Social Value Italia – Associazione non riconosciuta

Statuto 

Art. 1 – Denominazione, sede e durata 

 

  • È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un’Associazione senza scopo di lucro denominata “Social Value Italia“.
  • L’Associazione ha sede a Roma.
  • La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050, con facoltà di proroga da parte dell’Assemblea dei soci.

 

 

Art. 2 – Sistema di regole di riferimento

 

  • L’Associazione opera in conformità al presente statuto, alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
  • Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti interni necessari al fine di disciplinare specifici aspetti organizzativi ed operativi dell’attività della Associazione.
  • I soci dell’Associazione sono tenuti alla osservanza delle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati e delle delibere degli Organi associativi volte a disciplinare le attività dell’Associazione nonché al pagamento delle quote associative nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea.

 

 

Art. 3 – Visione e Missione

 

  • L’Associazione promuove il consolidamento di un sistema sociale ed economico in cui tutti gli operatori, pubblici e privati, profit e non profit, perseguano la creazione di valore sociale di pari passo a quello economico.
  • La missione dell’Associazione è quindi quella di promuovere la diffusione di una cultura della valutazione d’impatto sociale nella governance e nel funzionamento di organizzazioni pubbliche e private e di favorirne l’applicazione attraverso strategie, approcci e pratiche coerenti.
  • A tal fine, l’Associazione opera per:

 

  •  sviluppare conoscenza condivisa su approcci, strumenti e concetti di valutazione d’impatto;
  • sviluppare le relazioni tra i soci e con le altre organizzazioni che si occupano del tema;
  • consolidare e diffondere pratiche di valutazione d’impatto sociale attuabili, accessibili, e significative nel settore privato, pubblico e privato sociale;
  • contribuire alla sperimentazione di pratiche di innovazione orientate al raggiungimento di risultati sociali misurabili nelle politiche degli attori privati e pubblici;

 

  • L’Associazione può perseguire tutte le attività accessorie e strumentali per il perseguimento delle finalità associative.

 

 

Art. 4 – Strumenti

 

  • Le finalità associative vengono perseguite attraverso:

 

    • la promozione e la realizzazione di studi, ricerche e indagini;
    • l’organizzazione di convegni, workshop, seminari, incontri informativi, corsi di formazione o altri eventi culturali, nonché la partecipazione ad iniziative analoghe realizzate da altri soggetti;
    • la pubblicazione di libri, dispense, riviste o articoli; la produzione e la diffusione di ogni altro strumento di comunicazione, su qualsivoglia supporto;
    • l’attuazione di interventi sul campo per la sperimentazione e il miglioramento di approcci e strumenti;
    • la promozione di attività congiunte che coinvolgano una pluralità di soci, finalizzate alla crescita delle conoscenze e all’interscambio delle conoscenze;
    • il lancio e la partecipazione a campagne di informazione e di sensibilizzazione;
    • l’attivazione e lo sviluppo di collegamenti internazionali con soggetti interessati ai medesimi fini;
    • la creazione ed il mantenimento di relazioni con istituzioni od organizzazioni parimenti interessate, anche in via non strutturale, al raggiungimento di obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione;
    • ogni altra attività necessaria al perseguimento delle proprie finalità statutarie.

 

  • L’attività statutaria potrà essere perseguita dall’Associazione direttamente o attraverso l’attivazione di organizzazioni strumentali, all’uopo costituite.
  • L’Associazione collabora con tutte le istituzioni e le organizzazioni pubbliche e private che ne condividono gli scopi istitutivi. A questo fine essa può aderire ad organismi sia nazionali che internazionali e stipulare convenzioni o accordi con altre organizzazioni le cui attività risultino coerenti con lo spirito associativo.

 

 

Art. 5 – Soci, ammissibilità ed esclusione

  1. Possono far parte dell’Associazione, dietro corresponsione della quota annuale, tutti i soggetti, persone giuridiche, che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirle. In particolare, sono previste le seguenti categorie di soci:
    • Soci fondatori: sono i soci che hanno partecipato alla attuazione della iniziativa e che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione;
    • Soci ordinari: sono le organizzazioni (enti, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, comitati) interessate a sviluppare, applicare o promuovere la diffusione di metodi di misurazione del valore sociale;

 

  • L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; la non accettazione di una domanda di ammissione deve sempre essere motivata e comunicata per scritto al richiedente entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta all’Associazione; contro questa decisione negativa è ammesso appello all’Assemblea o, ove nominato, al Collegio dei Probiviri. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
  • I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

 

    • dimissione volontaria;
    • morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
    • radiazione deliberata dall’Assemblea a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) a seguito di azioni o condotte realizzate in contrasto con le finalità dell’Associazione o che ne danneggino gravemente l’immagine, o costituiscano un ostacolo al suo buon andamento.

 

Art. 6 – Sostenitori

L’Associazione può definire accordi di collaborazione con soggetti che non sono nelle condizioni o non intendono aderirvi formalmente assumendo la qualità di soci, ma che sono interessati a sostenerla, mettendo a disposizione risorse economiche o di conoscenza o relazionali o di altra natura. Tali soggetti, denominati Sostenitori, possono partecipare alle attività associative ma non sono titolari del diritti e degli obblighi collegati al rapporto associativo.

 

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

 

  • La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare all’attività sociale e alle iniziative realizzate dall’Associazione.
  • Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, il diritto di cui alla precedente lettera a) spetta ai suoi rappresentanti o alle persone all’uopo delegate.
  • Il socio è tenuto a contribuire al perseguimento delle attività associative e a non realizzare comportamenti che ne ostacolino o pregiudichino il regolare funzionamento.

 

 

Art. 8 – Quota associativa

 

  • Le quote di Associazione sono deliberate annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere stabiliti importi diversi per categorie omogenee, definite in relazione alle caratteristiche, per esempio dimensionali, o alla natura legale o alle finalità dei soggetti associati ovvero al contributo di diversa natura che essi possono portare a beneficio dell’Associazione.

 

 

Art. 9 – Organi e cariche associativi 

 

  • Gli organi dell’Associazione sono:

 

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • Il Comitato Scientifico;
  • Il Collegio dei Probiviri, ove nominato;.

 

  • Le cariche dell’Associazione sono:

 

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente, ove nominato;
  • il Segretario Generale, ove nominato;
  • il Tesoriere, ove nominato.
  • il Revisore unico;

 

Art. 10 – Assemblea

 

  • L’Assemblea annuale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
  • Spetta all’Assemblea in sessione ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina degli organi dell’Associazione (ivi compresa la nomina dei membri del Consiglio Direttivo), sul bilancio preventivo e consuntivo, sul compenso del Revisore, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
  • L’Assemblea viene indetta dal Presidente in sessione ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo. Tale convocazione può venire posticipata di ulteriori due mesi per comprovate difficoltà di ordine amministrativo od organizzativo. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o in loro assenza da altro socio nominato dall’Assemblea.
  • La convocazione dell’Assemblea ordinaria può, inoltre, essere richiesta al Presidente da almeno 1/5 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative, che ne propongono l’ordine del giorno.
  • L’Assemblea viene convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la più alta partecipazione possibile dei soci. Alle riunioni dell’Assemblea è ammessa la partecipazione per videoconferenza, purché sia garantita l’esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito.
  • La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene con almeno quindici giorni di anticipo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea sono indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
  • L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se partecipano, in persona o per delega, almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero di associati presenti, in persona o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio. Il socio  viene rappresentato dalla persona munita dei necessari poteri all’atto di iscrizione o successivamente.
  • Le assemblee sono presiedute dal Presidente, che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
  • L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria qualora il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
  • Di ogni Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio a garantirne la massima diffusione.
  • L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati con le medesime modalità previste per l’Assemblea ordinaria almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
  • L’Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria, di cui ai punti e, f e g del presente articolo, salvo che per le deliberazioni attinenti alla modifica dell’oggetto sociale, allo scioglimento e modalità di liquidazione ed alla radiazione dei soci, ove è richiesta la maggioranza qualificata di 3/4 dei soci. –
  • L’Assemblea straordinaria delibera su:

 

  • approvazione e modificazione dello statuto sociale; ove è richiesta la presenza della maggioranza dei soci ed il voto a maggioranza dei presenti;
  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
  • azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo;
  • radiazione dei soci di cui all’art. 5, lettera c.

 

Art. 11 – Consiglio Direttivo

 

  • Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea. Saranno eletti i soggetti che riceveranno il maggior numero di voti da parte dei soci  e, nel caso di parità, il soggetto più anziano. Il Consiglio viene rinnovato ogni anno per un terzo dei suoi componenti in relazione alla scadenza dei medesimi.
  • I candidati devono essere soci o rappresentanti/delegati degli stessi. Le candidature devono essere proposte da almeno un altro socio. Il Consigliere, nell’esercizio della propria funzione, è tenuto a perseguire la missione dell’Associazione e a rendere trasparente ogni situazione di possibile conflitto di interesse.
  • Ciascun Consigliere resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio consecutivo, decorso il quale cessa dalla carica e potrà ricandidarsi dopo due anni.
  • Il Consigliere decade automaticamente qualora non partecipi, senza fornire adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o qualora cessi il rapporto con l’organizzazione di appartenenza associata; in questo caso, l’organizzazione associata designa un altro rappresentante, che entra in carica dalla prima seduta successiva alla decadenza. In mancanza di designazione di un sostituto, il Consiglio Direttivo può deliberare – ove sussistano le condizioni per il suo buon funzionamento – di proseguire comunque la propria attività fino alla successiva Assemblea, in occasione della quale si provvederà al reintegro del Consiglio stesso.
  • Il Consiglio Direttivo  è presieduto dal Presidente. Viene convocato dal Presidente, che stabilisce l’ordine del giorno, sentito il Segretario Generale. La convocazione è fatta con preavviso di almeno tre giorni, mediante lettera da spedire via telefax o per posta elettronica. Nei casi di particolare urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto ad un giorno.
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione. I verbali sono a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio atte a garantirne la massima diffusione.
  • Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare due o più consiglieri, il Presidente provvede entro sei mesi a convocare l’Assemblea per l’elezione dei sostituti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
  • Il Consiglio Direttivo:

 

  • nomina, qualora ne ravveda la necessità, il Segretario Generale;
  • nomina, qualora ne ravveda la necessità, il Tesoriere;
  • promuove la costituzione del Comitato scientifico;
  • attua gli indirizzi di politica generale indicati dall’Assemblea attraverso la pianificazione delle attività;
  • adotta il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
  • delibera sulle domande di ammissione dei soci;
  • fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e dell’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  • predispone e approva i regolamenti interni;
  • definisce le politiche sul personale e sui collaboratori;
  • assume le deliberazioni su tutte le materie non esplicitamente riservate alla competenza dell’Assemblea.

 

  • Il Consiglio Direttivo può eleggere un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Consiglio Direttivo può altresì delegare propri poteri ad alcuni Consiglieri, singolarmente o congiuntamente. Può istituire commissioni consultive temporanee o permanenti per istruire o approfondire questioni specifiche.

 

 

Art. 12 – Il Presidente ed il Vice Presidente

 

  • Il Presidente viene eletto tra i propri membri dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei membri e rimane in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere.
  • Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ivi compresa la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
  • Convoca le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio e ne stabilisce l’ordine del giorno.
  • Nei casi di assenza o impedimento o nel caso in cui la carica resti vacante, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se eletto, o dal Consigliere più anziano in carica ovvero, in caso di pari permanenza, dal Consigliere più anziano di età.

 

 

Art. 13 – Il Segretario Generale 

 

  • Il Segretario Generale è il garante dell’attuazione dei deliberati associativi; a tale scopo, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per attuare il programma di attività.
  • Viene nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce l’eventuale compenso.
  • Partecipa con diritto di intervento ma non di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, garantisce l’istruttoria dei punti in discussione e redige i verbali.
  • È responsabile dell’organizzazione e del personale. Entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e previa delega di quest’ultimo, compie tutti gli atti giuridici e amministrativi che impegnano l’Associazione, quali ad esempio la stipula di convenzioni, la sottoscrizione di contratti, l’assunzione e licenziamento del personale dipendente, ecc.
  • Sovrintende alla gestione amministrativa e, ove non sia nominato il Tesoriere, alla contabilità della Associazione, assicurandone la regolarità sotto il profilo della gestione patrimoniale e del conto economico. Predispone il bilancio consuntivo e previsionale, accompagnandoli da idonea relazione sull’attività.

 

 

Art. 14 – Tesoriere

 

  • Ove nominato dal Consiglio Direttivo, il tesoriere può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
  • Il tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell’Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili. Coadiuva il Segretario nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo e preventivo.

 

 

Art. 15 – Il Revisore Unico

 

  • Il Revisore è eletto ogni tre anni dalla Assemblea, nel rispetto delle norme di legge in vigore, tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
  • Il Revisore svolge funzioni di controllo sulla attività amministrativa contabile dell’Associazione. In occasione della Assemblea annuale, sottopone alla approvazione dell’Assemblea una relazione sul rendiconto e sulle attività di controllo svolte nell’anno.
  • La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro di Consiglio Direttivo, nonché con ogni altro incarico conferito dall’Associazione.

 

 

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

 

  • Ove nominato, il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione.
  • É composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio, appena costituito, nomina al suo interno un Presidente, che cura i rapporti con gli altri organi sociali dell’Associazione.
  • Il Collegio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente dell’organo.
  • Al Collegio, sono demandate le controversie sull’interpretazione e l’applicazione dello Statuto, di eventuali Regolamenti, le controversie tra i soci e quelle tra soci e gli Organi Sociali. Per le questioni di cui viene investito – che hanno validità verso tutti i soci e gli Organi e cariche sociali – prende una decisione entro il termine di sessanta giorni.
  • Il Collegio propone all’unanimità all’Assemblea l’espulsione dei soci, per comportamenti gravemente lesivi del buon nome e dell’immagine dell’Associazione, nonché del corretto svolgersi delle sue attività. La decisione dell’espulsione, adeguatamente motivata, può essere impugnata dal socio dinanzi all’Assemblea.

 

 

Art. 17 – Il Comitato Scientifico

 

  • Il Consiglio Direttivo promuove la costituzione di un Comitato Scientifico, con lo scopo di approfondire le materia oggetto di iniziativa dell’Associazione sotto il profilo accademico.
  • Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 10 membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e professionisti accreditati, che rimangono in carica cinque anni e possono essere rinominati. Il Comitato Scientifico è presieduto da un suo membro, designato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato Scientifico può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

 

Il Comitato Scientifico, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, fornisce pareri su questioni di interesse per l’Associazione, contribuisce alla elaborazione di documenti di posizionamento, partecipa a iniziative di carattere scientifico.

 

Art. 18 – Risorse economiche, fondo comune e bilancio 

 

  • Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

 

  • le quote associative;
  • i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • le sponsorizzazioni, le donazioni, le oblazioni ed i lasciti di terzi, i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
  • entrate derivanti dalle attività istituzionali;
  • ogni altro tipo di entrata dipendente da attività connesse a quelle istituzionali.

 

  • Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, e devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità associative.

 

c I soci, che abbiano receduto siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né possono chiedere la divisione del fondo comune finché dura l’associazione.

 

Art. 19 – Esercizio finanziario

 

  • L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
  • Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
  • Entro il 30 di aprile di ogni anno, il Consiglio redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  • Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

 

 

Art. 20 – Scioglimento e Destinazione del patrimonio 

 

  • Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, convocata in seduta straordinaria.

 

  • L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
  • In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione deve comunque essere devoluto ad altra organizzazione non profit, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/96.

 

 

 

Art. 21 – Norma conclusiva

 

  • Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.